Il Regolamento UE 333/2011 fissa i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.
Definisce in maniera dettagliata quali siano i criteri a seconda che si tratti di rottami ferrosi o di alluminio. In particolare, il Regolamento definisce quali rifiuti possono essere avviati ad un processo di trattamento finalizzato alla produzione di rottami di ferro e acciaio e quali no; quali trattamenti siano richiesti sui rifiuti al fine di poterli considerare, a conclusione del processo, “end of waste”; gli obblighi minimi di monitoraggio interno cui sono sottoposti i rifiuti, le fasi di trattamento ed il materiale di risulta al fine di dare garanzia del rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento stesso.
Il produttore dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio è infatti obbligato, oltre al rispetto dei criteri sopra espressi, anche a stilare una dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami, e trasmetterla al detentore successivo, conservandola per almeno un anno.
Il Regolamento impone al produttore di applicare un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità, accertata da un organismo indipendente, ai criteri previsti dal Regolamento.
L’attestazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE n. 333/2011 è applicabile a tutti i produttori di rottami metallici, ovvero al detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti.
L’attestazione consente ai produttori/importatori di rottami metallici di ottemperare a quanto prescritto nel Regolamento UE n. 333 / 2011.
3 anni – ogni 3 anni il sistema di gestione è oggetto di una verifica di riesame per confermarne la conformità ai Requisiti previsti dal Regolamento.
Il Regolamento UE n. 333/11 di SQS è riconosciuto a livello nazionale.
Il Regolamento UE N. 715/2013 definisce i requisiti necessari per determinare quando i rottami di rame, cessano di essere considerati rifiuti e, mediante la definizione di corrette procedure di riciclo e recupero, creare le condizioni per la produzione di rottami di rame privi di pericolosità e sufficientemente esenti da metalli diversi dal rame e da composti non metallici.
L’obiettivo del Regolamento è quello di dare una regola a livello comunitario in modo da rendere il più omogeneo possibile il settore del recupero dei rottami di rame, oggi particolarmente remunerativo.
In sintesi, i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte condizioni in ambito:
L’attestazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE n. 715/2013 è applicabile a tutti i produttori di rottami di rame, ovvero al detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti.
3 anni. Ogni 3 anni il sistema di gestione è oggetto di una verifica di riesame per confermarne la conformità ai requisiti previsti dal Regolamento.
ll Regolamento UE n. 715/2013 di SQS è riconosciuto a livello internazionale.
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